FAQ

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Adesione Versamenti Pratiche Rimborsi Familiare Titolare Familiare in quota iscritto

E’ possibile rivolgersi alla segreteria del Fondo al numero 0412584960 digitando poi l’opzione 1.

E’ sempre possibile, naturalmente, consultare il nostro sito, alla sezione TUTELE.

Sì. Tramite l’adesione a SANI IN AZIENDA.

Il contributo di solidarietà Inps va pagato mensilmente sempre come 10% dell’importo versato al Fondo per dipendente.

Il codice uniemens sarà il seguente:

  •     codice M980

dicitura: contributo solidarietà 10% ex art. 9bis comma 1 legge 166/91.

Il Fondo non prevede rimborsi a percentuale ma a QUOTE FISSE differenziate in base al tipo di prestazione effettuata fino al massimo della spesa effettivamente sostenuta.

L’unico rimborso che prevede una percentuale è quello per gli impianti dentali (50% della spesa sostenuta).

E’ possibile visualizzare l’elenco completo alla voce “TABELLA RIASSUNTIVA PRESTAZIONI” nella pagina DOCUMENTI del sito.

La quota deve essere pagata dall’iscritto al Fondo affinché la stessa possa essere considerata poi deducibile fiscalmente.

Per conoscere lo stato delle pratiche inserite le modalità sono le seguenti:

  • se ha inserito la domanda direttamente dall’area riservata è possibile visualizzare lo stato della pratica entrando nel profilo personale, selezionando il numero di pratica e cliccando su VISUALIZZA SUL PORTALE TPA (per inserimenti avvenuti fino al 31/12/2022).
    Telefonicamente si può rivolgere al numero 0412584960 e poi scegliere l’opzione in base alla tipologia di pratica inserita.
  • se la pratica è stata inserita tramite uno degli sportelli accreditati, è possibile contattare il suo sportello di riferimento, oppure restano valide le modalità descritte sopra.

La riscossione avviene successivamente all’invio della denuncia mensile B02:

  • attraverso il sistema SDD, se comunicato il codice Iban e inviata l’autorizzazione alla riscossione;
  • attraverso il bonifico bancario.

A seconda di quando siano disposti i rimborsi, si possono presentare due casi:

La spesa sanitaria ed il relativo rimborso di una quota parte di essa da parte del Fondo avvengono nel corso del medesimo anno solare. In tal caso, con la dichiarazione dei redditi dell’anno in questione, si potrà portare in detrazione dalle imposte soltanto la quota parte rimasta effettivamente a carico del contribuente nell’anno solare (fiscale), in quanto non rimborsata dal Fondo medesimo.

La spesa sanitaria avviene nel corso dell’anno (n), mentre il rimborso parziale viene disposto nel corso dell’anno solare successivo (n+1). In tal caso, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno (n) si porterà in detrazione l’intera spesa, purché nel corso dell’anno solare (fiscale) sia rimasta integralmente ed effettivamente a carico del contribuente. Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo (n+1), il contribuente dovrà riportare nell’apposito quadro, come “oneri rimborsati”, l’importo del rimborso parziale o totale ricevuto, relativo a quota parte di un onere detraibile sostenuto nell’anno precedente e portato interamente in detrazione.

Dall’anno 2016 il Fondo Sani.In.Veneto comunica le liquidazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate e queste compaiono regolarmente nel 730 Precompilato.

Nell’area riservata è possibile visualizzare lo stato delle proprie pratiche. Per avere tutti i dettagli aggiornati in tempo reale è preferibile cliccare sul numero di pratica e successivamente sul pulsante VISUALIZZA SUL PORTALE TPA (per pratiche inserite fino al 31/12/2022).

Per ricevere chiarimenti telefonici su qualsiasi tipologia di pratica, suggeriamo di contattare la segreteria del Fondo al numero 0412584960, scegliendo poi l’opzione corretta.

Il pagamento può avvenire esclusivamente on line, seguendo la procedura guidata per l’iscrizione dal sito o direttamente dal portale.
Il sistema accetta carte di credito, di debito e carte prepagate.

Per tutti gli iscritti (dipendenti, titolari e familiari di entrambi), è possibile richiedere i rimborsi attraverso due modalità:

  • rivolgendosi gratuitamente ad uno Sportello accreditato Sani.In.Veneto muniti di documentazione che attesti la prestazione effettuata e il modulo di rimborso
    OPPURE
  • registrandosi nel portale dal sito www.saninveneto.it (RICHIEDI UN RIMBORSO) e cliccando dal proprio account il pulsante CREA PRATICA: la documentazione andrà caricata in formato PDF

C’è anche la possibilità di accedere alle scontistiche previste dai centri convenzionati avvisando la struttura prescelta, quando si prende appuntamento, di essere iscritti a Sani.In.Veneto e presentandosi muniti dell’apposita CARD, scaricabile dal portale.
L’iscritto potrà successivamente richiedere il rimborso su quanto pagato presentando la fattura con le modalità indicate sopra.

L’adesione al Fondo è automatica con l’invio, da parte del consulente del lavoro, della denuncia mensile B02 tramite portale EBAV.

Sani.In.Veneto utilizza per la presentazione delle denunce B02 la piattaforma Ebav.

E’ necessario quindi accedere al sito www.ebav.it, compilando preventivamente la richiesta di accreditamento nel form presente alla sezione Adesione B01

Si tratta della quota che il Fondo eroga senza che l’iscritto abbia sostenuto una spesa.
L’indennizzo è previsto per gli interventi chirurgici e le prestazioni esenti.

Significa che c’è un errore relativo ai numeri o ad uno spazio nella trascrizione del codice IBAN

Significa che le coordinate bancarie sono cambiate o stanno per cambiare per fusione o per cambio filiale. E’ necessario che la ditta verifichi con la Banca il nuovo IBAN.

A partire da gennaio 2023, la copertura sarà effettiva dal primo giorno del mese in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura parte dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato il pagamento.

Solo nel caso in cui il dipendente caponucleo sia appena stato assunto, sarà necessario aspettare i tempi tecnici per le acquisizioni delle anagrafiche.

Collegandoti al nuovo portale unico del Fondo, trovi il documento nella tua area riservata, alla voce ESTRATTO CONTO. E’ un riepilogo di tutte le pratiche gestite sia da AON che da Previmedical nell’anno precedente.

Sì, per i membri del nucleo familiare anchessi imprenditori è prevista la quota di contribuzione standard. E’ quindi necessario l’invio di una scheda di iscrizione diversa per ogni membro da iscrivere.. 

 

Ai fini della regolarità della trasmissione del mandato, l’invio può essere effettuato tramite pec all’indirizzo segreteria@pec.saninveneto.it o (in mancanza di pec) tramite raccomandata.

E’ possibile richiedere entrambi i contributi. Tuttavia la copertura del nostro Fondo per gli iscritti a Cassa Edile è valida per prestazioni effettuate fino al 31/10/2021.

Ad oggi tale possibilità non è prevista.

Ad oggi è necessaria una contribuzione mensile per permettere di attestare la regolarità contributiva dell’azienda nel mese di riferimento.

Ricordiamo in riferimento ai costi di addebito, che è stata prevista la modalità di versamento tramite SDD per contenere i costi di incasso a carico dell’azienda iscritta.

Per avere diritto alle prestazioni è necessario far seguire alle dichiarazioni mensili inviate (B02) l’effettivo pagamento.

In assenza della regolarità contributiva aziendale, l’erogazione degli indennizzi al dipendente sarà sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione della posizione. Il Fondo Sani.In.Veneto verifica l’effettiva posizione aziendale, sia nel momento della liquidazione delle prestazioni ai dipendenti tramite i due Provider Aon e Previmedical e gli Sportelli delle parti sociali, che periodicamente tramite l’Ufficio Contribuzioni contattando le aziende tramite una comunicazione “verifica contribuzione Sani.In.Veneto” e invitando alla pronta regolarizzazione delle quote.

È possibile richiedere rimborsi DOPO 30 giorni dalla data della prestazione ed ENTRO 2 anni (le medesime tempistiche valgono anche per gli iscritti a Sani in Famiglia e Sani in Azienda).

 Si, alla data di iscrizione (al pagamento della quota) l’aderente NON deve aver compiuto 67 anni. 

No. Hanno diritto alle medesime prestazioni e ai medesimi massimali per quanto riguarda INTERVENTI CHIRURGICI, VISITE SPECIALISTICHE, AREA DIAGNOSTICA, LENTI, FISIOTERAPIA, INVALIDITA’, PRESTAZIONI TEMPORANEE, e anche le PROTESI (dal 2023).
Per l’ODONTOIATRIA invece hanno diritto alla sola PREVENZIONE (livello BASIC).
Dal 2023 possono sottoscrivere delle tutele odontoiatriche aggiuntive:
– DENTAL che copre le cure odontoiatriche
– DENTALPLUS che copre cure odontoiatriche, ortodonzia, impiantologia e protesi
Non hanno accesso alle prestazioni del PACCHETTO MATERNITA’.
Possono, infine, usufruire delle tariffe convenzionate.

Se i figli hanno la residenza con lei possono aderire al Fondo, nel caso in cui la residenza sia diversa non è possibile ad oggi effettuare l’iscrizione.

Per tutti i nostri iscritti, dipendenti, titolari e familiari di entrambi, il massimale fa riferimento all’anno solare, quindi si rinnova il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre. Se l’iscrizione avviene in altri periodi dell’anno, il massimale sarà comunque completo (non frazionato in base al mese di entrata).

Considerata la fonte collettiva da cui derivano i relativi obblighi, il versamento a SANI.IN.VENETO non è aggiuntivo ma SOSTITUTIVO a Sanarti in quanto il Fondo Sani.ln.Veneto, per le aziende artigiane e le PMI venete:

  • è lo strumento di tutela in materia di assistenza sanitaria integrativa prescelto dalle parti sociali;
  • prevede prestazioni almeno equivalenti o superiori a quelle di SANARTI;
  • garantisce senza alcun dubbio, proprio perché derivante da contrattazione collettiva territoriale, il pieno adempimento alle assistenze verso i lavoratori derivanti dai contratti nazionali e regionali.

La comunicazione di verifica della regolarità contributiva viene emessa solo in presenza di un saldo a debito dell’azienda aderente. Invitiamo a contattare l’Ufficio Contribuzioni per verificare le singole quote B02 che risultano non versate.

Se il passaggio avviene con continuità, la copertura è immediata. Il dipendente nella prima richiesta di rimborso, dovrà allegare copia della busta paga o altro documento attestante la precedente iscrizione a San.Arti. L’accesso all’area riservata sarà possibile con i tempi tecnici delle normali coperture, pertanto non prima di quattro mesi.

 No, il pagamento dell’iscrizione non rientra in nessuno dei casi previsti dalla normativa fiscale.

Si, la scadenza della contribuzione Sani.In.Veneto segue le stesse regole temporali di traslazione previste per il versamento tramite F24, in caso il 16 sia coincidente nel mese con una giornata prefestiva o festiva.

Le spese per prestazioni socio-sanitarie che vengono rimborsate totalmente dal Fondo non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

La parte di spesa rimanente non rimborsata dal Fondo, rimasta a carico del contribuente, si potrà inserire regolarmente per la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L’adesione è indipendente per i due enti e viene regolata da accordi propri come da contrattazione collettiva.

Sì, il Regolamento del Fondo prevede specifiche procedure di concessione di sospensione fino a 3 mesi o di richiesta rateazione fino a 24 mesi in caso l’azienda attraversi un momento di eccezionale difficoltà, indicazioni e modelli per la richiesta al Consiglio di Amministrazione del Fondo sono ottenibili previo contatto dell’Ufficio Contribuzioni.

Consigliamo di contattare l’Ufficio Contribuzioni del Fondo per verificare se il mandato è attivo e se le denunce B02 sono compilate correttamente.

Il consulente del lavoro dovrà procedere alla creazione di un NUOVO mandato SDD dal portale Ebav che riporti il nuovo Iban e all’inoltro al Fondo via pec o via posta raccomandata dello stesso Mandato.

È consigliabile verificare puntualmente se alcune quote non sono andate a buon fine per poter procedere all’eventuale modifica delle denunce B02 per l’addebito con il nuovo mandato.

E’ necessario inviare una mail a liquidazioni@saninveneto.it con i seguenti documenti:

  • Estratto della cartella clinica con i dati principali dell’iscritto e fatture da rimborsare
  • Atto notorio
  • Certificato di morte
  • Delega pagamento eredi, con nomina dell’erede designato a ricevere il pagamento e i suoi dati bancari
  • Documento d’identità e codice fiscale dell’erede designato

È ammissibile il versamento mensile cumulativo da parte degli intermediari a condizione che sia inoltrato, regolarmente ed entro pochi giorni dall’effettuazione del bonifico, il dettaglio delle quote dovute da ogni singola azienda al fine di poter effettuare una corretta conciliazione dei singoli importi aziendali con le denunce B02 di riferimento.

Nel dettaglio è indispensabile indicare, oltre la ragione sociale di ogni azienda il codice fiscale (se ditta individuale) o la partita iva (se società).

Non vi è alcun obbligo di versamento, ma l’azienda può versare la contribuzione prevista su propria decisione.

Viene escluso unicamente il versamento per la maternità facoltativa, per gli altri due casi vi è obbligo di versamento

L’azienda non è tenuta al versamento della contribuzione qualora l’imponibile fiscale (o, in mancanza di esso, l’imponibile previdenziale) sia di importo minore e uguale a 300 euro.

In caso di imponibile sopra i 300 euro la quota va versata.

Le parti sociali del Veneto (Confartigianato Veneto, Cna Veneto, Casartigiani Veneto, CGIL Veneto, CISL Veneto, UIL Veneto), sulla base di un’apposita contrattazione collettiva territoriale, hanno convenuto di costituire un analogo Fondo di assistenza sanitaria integrativa, denominato SANI.IN.VENETO, appositamente creato per la nostra Regione allo scopo di erogare migliori prestazioni con minori costi di gestione e maggiore trasparenza, sostituendo gli obblighi di versamento a SANARTI previsti a livello nazionale con quelli del versamento a SANI IN VENETO.

Detta contrattazione collettiva regionale è altresì migliorativa nei confronti dei lavoratori in quanto prevede, a differenza di quella nazionale, l’inclusione di tutti i settori (ad eccezione del settore edile) e di tutte le forme di rapporto di lavoro (con la sola esclusione del contratto a chiamata).

No, coniugi fiscalmente a carico e figli sotto i due anni sono già coperti dalle tutele del lavoratore iscritto a Sani.In.Veneto

No, i familiari per cui si chiede l’iscrizione al Fondo devono avere tutti la stessa residenza anagrafica ed essere nello stato famiglia dell’iscritto principale.

No, per ora l’iscrizione è prevista solo per il coniuge, il convivente more uxorio e i figli di età compresa tra i 2 e i 30 anni se fiscalmente a carico.

Nella quota versata dal proprio datore di lavoro sono coperti i coniugi fiscalmente a carico e i figli fino a 2 anni di età.

Per i coniugi non fiscalmente a carico e per i figli sopra ai 2 anni la copertura si può ottenere previo versamento aggiuntivo (SANI IN FAMIGLIA).

Invitiamo a porre molta attenzione nel campo descrizione del pagamento e seguire alla lettera le specifiche già indicate (ragione sociale, P.IVA -se società- o codice fiscale -se ditta individuale- corretti della ditta aderente, mensilità e anno di riferimento della quota da versare).

Per la richiesta di rimborso si deve presentare documentazione che attesti l’ AVVENUTA  EFFETTUAZIONE della prestazione (quindi non è valida la sola prenotazione) e la spesa sostenuta. E’ quindi necessario presentare:

  • fattura
  • referto o prenotazione (solo se in fattura non è presente la descrizione della prestazione effettuata)

Nel caso di intervento chirurgico non è richiesta la spesa sostenuta pertanto è possibile presentare:

  • cartella clinica

OPPURE

  • lettera di dimissioni ospedaliere

Per richiedere l’indennizzo di un intervento chirurgico è sufficiente presentare documentazione che attesti l’avvenuta prestazione.

IN ALTERNATIVA :  

  • referto della prestazione eseguita in caso di prestazioni extraospedaliere. In caso di infortunio fornire in aggiunta il referto del Pronto Soccorso, in quanto deve essere oggettivamente documentabile;
  • fattura;
  • cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di ricovero sia con pernottamento che diurno (Day Hospital);

Per richiedere l’indennizzo delle altre prestazioni (visite, esami, terapie, protesi, lenti) è necessario disporre di:

  • ticket (a cui allegare altro documento che espliciti la prestazioni effettuata);
  • fattura.

 

L’impresa, aderendo al sistema regionale SANI.IN.VENETO e alle tutele di welfare integrativo previste nonché ottemperando i relativi obblighi contributivi, assolve ad ogni obbligo nei confronti del dipendente.

In caso di mancata adesione dell’azienda, i dipendenti dell’azienda maturano IN OGNI CASO nei confronti dell’impresa il diritto all’erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal sistema regionale di welfare integrativo. Inoltre la ditta sarà tenuta al versamento in busta paga dell’elemento aggiuntivo di 25 euro al mese a dipendente.

Ciò comporta un’informazione certa sulle assistenze sanitarie verso i lavoratori e sulle prestazioni previste così come definite dal piano sanitario.

Quindi l’impresa deve assumersi la responsabilità diretta dell’erogazione a proprio carico dei rimborsi e delle prestazioni agevolate e correlate (ad esempio le tariffe di favore ottenibili presso il network convenzionato con il Fondo sanitario) garantendo al lavoratore i tempi di pagamento previsti normalmente dal sistema Sani.In.Veneto.

IL LAVORATORE E’ ISCRITTO CON QUOTE MENSILI VALORIZZATE SE:

  • impiegati, operai ed apprendisti, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine, a tempo pieno o parziale;
  • data di assunzione è precedente al giorno 15 del mese;
  • data di licenziamento è successiva al giorno 16 del mese;
  • di età anagrafica inferiore ai 67 anni fino alla competenza di aprile 2020;
  • di età anagrafica inferiore ai 75 anni dalla competenza di maggio 2020;
  • con part time superiore al 10% su base mensile.

IL LAVORATORE E’ ISCRITTO MA CON QUOTE MENSILI A ZERO SE:

  • è sospeso per mancanza di lavoro con imponibile fiscale (o in mancanza di quest’ultimo, imponibile previdenziale) inferiore a € 300,00;
  • in congedo parentale (maternità facoltativa).

I dipendenti avranno la continuità della copertura, senza i tre mesi di carenza prevista per gli altri nuovi iscritti, ma dovranno allegare alla prima richiesta di rimborso a Sani.In.Veneto la documentazione attestante la precedente iscrizione a San.Arti (ultima busta paga o modello F24 dei versamenti aziendali).

Si considerano dipendenti con età superiore ai 75 anni coloro che nel corso del mese precedente quello di competenza hanno superato tale limite.

Non ci sono limiti riguardo il numero di richieste presentate in un anno, ad esclusione del pacchetto prevenzione odontoiatrica (2 prestazioni l’anno).

Esistono però dei massimali di rimborso per ogni categoria di prestazione.

Sì, é sufficiente l’iscrizione del lavoratore a Sani.In.Veneto. Il Fondo provvederà, direttamente, al contatto e all’invito alla regolarizzazione all’azienda.

 

No, l’iscrizione dei familiari è subordinata all’iscrizione del lavoratore da parte dell’azienda a Sani.In.Veneto.

E’ necessario avere una propria mail personale, è possibile crearne una gratuitamente utilizzando uno dei vari sistemi reperibili in rete.

L’azienda per i mesi in cui non ha operato alcun versamento rimane obbligata direttamente nei confronti dei dipendenti ad erogare le medesime prestazioni di Sani.In.Veneto.

Dalla data di inizio del primo versamento scatta il periodo di carenza e pertanto il diritto del lavoratore alle prestazioni per gli eventi che insorgono a partire dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di decorrenza del primo versamento ordinario (esempio: primo versamento mese di gennaio 2014, diritto alle prestazioni dal primo aprile 2014).

I tre mesi di carenza costituiranno tre mesi di tutela aggiuntiva dal momento di interruzione del rapporto.

No. L’iscrizione dei familiari dei titolari a Sani.In.Azienda è possibile solo se il titolare è iscritto. In questo caso l’adesione del titolare al Fondo non è prevista per superamento dell’età limite, quindi lo stesso non può iscrivere solo i propri familiari. 

Se la sua azienda ha dipendenti, o soci o collaboratori a progetto lei può aderire.

Se la sua azienda NON ha dipendenti né soci né collaboratori, non è prevista questa possibilità. 

Se la sua azienda è artigiana, lei può aderire.

Nel caso in cui, invece, la sua azienda non fosse artigiana, può aderire solo se ha soci o collaboratori a progetto.

No, il lavoratore è iscritto al Fondo Sanitario Integrativo previsto per le agenzie di lavoro interinale.

In base alle disposizioni attuali il versamento è dovuto per entrambe le posizioni lavorative, se ciascuno dei due part-time é uguale o superiore al 10% dell’orario standard.

Ebav ha predisposto un tracciato record unico che genera, nell’applicativo Ebav online, denunce separate (B01 e B02) utilizzando gli stessi dati anagrafici. Il tracciato record può essere generato quindi per comunicare sia congiuntamente che separatamente le denunce B01 e le denunce B02.

L’importo dell’anomalia contributiva riscontrata, il dettaglio delle dichiarazioni mensili (B02) trasmesse e il totale dei pagamenti sono indicati nell’allegato alla comunicazione ricevuta via email.

Il nostro Ufficio contribuzioni rimane naturalmente a disposizione per ogni possibile supporto o chiarimento riguardo il suddetto prospetto ed è contattabile al numero indicato nella mail ricevuta dall’azienda.

Sì. Sono tenute al versamento tutte le imprese che applicano il complesso degli accordi regionali stipulati in Veneto, ivi compresi gli accordi riguardanti Sani.In.Veneto.

No, il tirocinio non è un rapporto di tipo dipendente e quindi non spetta alcuna contribuzione.