FAQ

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Versamenti Pratiche Rimborsi Familiare Titolare Familiare in quota iscritto Adesione

E’ possibile rivolgersi alla segreteria del Fondo al numero 0412584960 digitando poi l’opzione 1.
E’ sempre possibile, naturalmente, consultare il nostro sito, alla sezione TUTELE (https://www.saninveneto.it/tutele-per-i-dipendenti/prestazioni/).

Sì. Tramite l’adesione a SANI IN AZIENDA.

Il contributo di solidarietà Inps va pagato mensilmente sempre come 10% dell’importo versato al Fondo per dipendente.

Il codice uniemens sarà il seguente:

  •     codice M980

dicitura: contributo solidarietà 10% ex art. 9bis comma 1 legge 166/91.

Il Fondo non prevede rimborsi a percentuale ma a QUOTE FISSE, differenziate in base al tipo di prestazione effettuata fino al massimo della spesa effettivamente sostenuta.

L’unico rimborso che prevede una percentuale è quello per gli impianti dentali (50% della spesa sostenuta).

E’ possibile visualizzare l’elenco completo alla voce “TABELLA RIASSUNTIVA PRESTAZIONI” nella pagina DOCUMENTI del sito (https://www.saninveneto.it/documenti/). 

La quota deve essere pagata dall’iscritto al Fondo affinché la stessa possa essere considerata deducibile fiscalmente.
Si precisa che la quota è deducibile solo per il coniuge, non per il convivente.

La tutela è riservata a:

  • ex-dipendenti in quiescenza​
  • titolari di impresa, soci o collaboratori dai 67 anni di età


Entrambi devono avere almeno 1 mese di iscrizione al Fondo nei 13 mesi precedenti.

Nella quota del titolare sono già compresi coniugi fiscalmente a carico e figli fino a 2 anni di età CON LA STESSA RESIDENZA​ del titolare. I dati anagrafici vanno inseriti nell’area riservata alla sezione dedicata.

Possono iscriversi, con quota a parte:

  • coniugi NON a carico del caponucleo, fino al compimento dei 75 anni di età, anche con residenza diversa​
  • conviventi more uxorio del caponucleo, fino al compimento dei 75 anni di età, con la stessa residenza​
  • figli fiscalmente a carico dai 2 ai 30 anni di età, figli con invalidità senza limiti di età, anche con residenza diversa e indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale (100% a carico, 50% di carico o totalmente a carico dell’altro coniuge)



Per conoscere lo stato delle pratiche inserite le modalità sono le seguenti:

  • se hai inserito la domanda direttamente dall’area riservata puoi visualizzare lo stato della pratica entrando nel profilo personale e selezionando il numero di pratica.
    Telefonicamente ti puoi rivolgere al numero 0412584960 e poi scegliere l’opzione in base alla tipologia di pratica inserita.
  • se la pratica è stata inserita tramite uno degli sportelli accreditati, puoi contattare il tuo sportello di riferimento, oppure restano valide le modalità descritte sopra.

A seconda di quando siano disposti i rimborsi, si possono presentare due casi:

  • La spesa sanitaria ed il relativo rimborso di una quota parte di essa da parte del Fondo avvengono nel corso del medesimo anno solare. In tal caso, con la dichiarazione dei redditi dell’anno in questione, si potrà portare in detrazione dalle imposte soltanto la quota parte rimasta effettivamente a carico del contribuente nell’anno solare (fiscale), in quanto non rimborsata dal Fondo medesimo.
  • La spesa sanitaria avviene nel corso dell’anno (n), mentre il rimborso parziale viene disposto nel corso dell’anno solare successivo (n+1). In tal caso, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno (n) si porterà in detrazione l’intera spesa, purché nel corso dell’anno solare (fiscale) sia rimasta integralmente ed effettivamente a carico del contribuente. Conseguentemente, nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno successivo (n+1), il contribuente dovrà riportare nell’apposito quadro, come “oneri rimborsati”, l’importo del rimborso parziale o totale ricevuto, relativo a quota parte di un onere detraibile sostenuto nell’anno precedente e portato interamente in detrazione.

Dall’anno 2016 il Fondo Sani.In.Veneto comunica le liquidazioni effettuate all’Agenzia delle Entrate e queste compaiono regolarmente nel 730 Precompilato.

  • E’ esercitabile dal caponucleo in qualsiasi momento della copertura ma entro e non oltre 60gg prima della data di scadenza.
  • Va esercitata per ogni famigliare iscritto dal caponucleo.​
  • Vanno allegati i documenti, ad esempio lettera di assunzione, certificato di morte, visura di chiusura ditta, ecc.​
  • Se il caponucleo non dà la PDC per i famigliari, questi rimarranno all’interno della tutela fino all’età limite​.
  • Se il figlio, nel corso della tutela, ha iniziato un lavoro per cui non risulta più a carico, può rimanere iscritto.

Nell’area riservata è possibile visualizzare lo stato delle proprie pratiche. Per avere tutti i dettagli aggiornati in tempo reale è preferibile cliccare sul numero di pratica.

Per ricevere chiarimenti telefonici su qualsiasi tipologia di pratica, suggeriamo di contattare la segreteria del Fondo al numero 0412584960, scegliendo poi l’opzione corretta.

Il pagamento può avvenire esclusivamente on line, seguendo la procedura guidata per l’iscrizione dal sito o direttamente dal portale.
Il sistema accetta carte di credito, di debito e carte prepagate.

Per tutti gli iscritti è possibile richiedere i rimborsi attraverso due modalità:

  • rivolgendosi gratuitamente ad uno Sportello accreditato Sani.In.Veneto, muniti di documentazione che attesti la prestazione effettuata ed il modulo di rimborso (https://www.saninveneto.it/sportelli/)
    OPPURE
  • registrandosi nel portale dal sito www.saninveneto.it (RICHIEDI UN RIMBORSO) e cliccando dal proprio account il pulsante CREA PRATICA: la documentazione potrà essere caricata in formato PDF, JPEG, PNG

C’è anche la possibilità di accedere alle scontistiche previste dai centri convenzionati avvisando la struttura prescelta, quando si prende appuntamento, di essere iscritti a Sani.In.Veneto e presentandosi muniti dell’apposita CARD, scaricabile dal portale.
L’iscritto potrà successivamente richiedere il rimborso su quanto pagato presentando la fattura con le modalità indicate sopra ed, altresì, sull’eventuale importo restante, richiedere il 19% sul 730.

L’adesione al Fondo è automatica con l’invio, da parte del consulente del lavoro, della denuncia mensile B02 tramite portale EBAV.

Sani.In.Veneto utilizza per la presentazione delle denunce B02 la piattaforma Ebav.

E’ necessario quindi accedere al sito www.ebav.it, compilando preventivamente la richiesta di accreditamento nel form presente alla sezione Adesione B01

Si tratta della quota che il Fondo eroga senza che l’iscritto abbia sostenuto una spesa.
L’indennizzo è previsto per gli interventi chirurgici e le prestazioni esenti (quest’ultime con data prestazione sino al 31.12.2025).

Significa che le coordinate bancarie sono cambiate o stanno per cambiare per fusione o per cambio filiale.
E’ necessario che la ditta verifichi con la Banca il nuovo IBAN.

Significa che c’è un errore relativo ai numeri o ad uno spazio nella trascrizione del codice IBAN.

I dipendenti avranno la continuità della copertura, senza i tre mesi di carenza prevista per i nuovi iscritti, ma previa comunicazione, da parte dei consulenti del lavoro, tramite e-mail a contribuzioni@saninveneto.it, della data di tale passaggio. Tale comunicazione consentirà all’ufficio di aprire la procedura informatica.

La copertura è effettiva dal primo giorno del mese in cui viene effettuato il pagamento.

La copertura parte dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato il pagamento.

Solo nel caso in cui il dipendente caponucleo sia appena stato assunto, sarà necessario aspettare i tempi tecnici per le acquisizioni delle anagrafiche.

Collegandoti al portale unico del Fondo, trovi il documento nella tua area riservata, alla voce DICHIARATIVO FISCALE. E’un riepilogo di tutte le pratiche gestite sia da AON che direttamente dal Fondo nell’anno precedente.
Da maggio 2025, altresì, per ogni pratica liquidata l’iscritto può cliccare su “genera prospetto”.

Sì, per i membri del nucleo familiare entrambi imprenditori è prevista la quota di contribuzione standard.
E’ quindi necessario l’invio di due ordini diversi, uno per ogni membro da iscrivere.

Sì, ai fini della regolarità della trasmissione del mandato, l’invio deve essere effettuato tramite pec all’indirizzo segreteria@pec.saninveneto.it o (in mancanza di pec) tramite raccomandata.

E’ possibile richiedere entrambi i contributi. Tuttavia la copertura del nostro Fondo per gli iscritti a Cassa Edile è valida per prestazioni effettuate fino al 31/10/2021.

Ad oggi tale possibilità non è prevista.

Ad oggi è necessario un versamento mensile per permettere ai dipendenti di avere continuità di copertura.
Ricordiamo che è prevista anche la modalità di versamento tramite addebito in conto corrente (SDD) per contenere le commissioni bancarie a carico dell’azienda iscritta.

No, per avere diritto alle prestazioni è necessario far seguire all’invio delle denunce mensili (B02) l’effettivo pagamento.
In assenza della regolarità contributiva aziendale, l’erogazione dei rimborsi ai dipendenti sarà sospesa fino all’avvenuta regolarizzazione delle coperture.
Il Fondo Sani.In.Veneto verifica l’effettiva posizione aziendale sia nel momento della liquidazione delle prestazioni ai dipendenti, sia periodicamente tramite l’Ufficio Contribuzioni.

È possibile richiedere rimborsi DOPO 30 giorni dalla data della prestazione ed ENTRO 2 anni dalla stessa (le medesime tempistiche valgono anche per gli iscritti a Sani in Famiglia, Sani in Azienda e Over).

Il prospetto di rinnovo può essere modificato fino al giorno prima della scadenza: si può fare l’upgrade del pacchetto aggiuntivo o mantenere quello già in essere, mentre non è consentito il downgrade.
Si trova nel profilo iscritto del caponucleo.

No.
Hanno diritto alle medesime prestazioni e ai medesimi massimali per quanto riguarda INTERVENTI CHIRURGICI, VISITE SPECIALISTICHE, AREA DIAGNOSTICA, LENTI, FISIOTERAPIA, INVALIDITA’, PRESTAZIONI TEMPORANEE e PROTESI.
Per l’ODONTOIATRIA invece hanno diritto alla sola PREVENZIONE (livello BASIC).
Possono sottoscrivere delle tutele odontoiatriche aggiuntive:
– DENTAL che copre le cure odontoiatriche
– DENTALPLUS che copre cure odontoiatriche, ortodonzia, implantologia e protesi.
Non hanno accesso alle prestazioni del PACCHETTO MATERNITA’.
Possono, infine, usufruire delle tariffe convenzionate.

Sì, anche se hanno residenza diversa da quella del caponucleo.

Per tutti i nostri iscritti (Sani In Veneto, Sani in Famiglia, Sani in Azienda, Over) il massimale fa riferimento all’anno solare, quindi si rinnova il 1° Gennaio e si conclude il 31 Dicembre. Se l’iscrizione avviene in altri periodi dell’anno, il massimale sarà comunque completo (non frazionato in base al mese di entrata).

Per tutti i nostri iscritti (Sani in Veneto, Sani in Famiglia, Sani in Azienda e Over), l’attuale massimale triennale fa riferimento al periodo 01/01/2023 – 31/12/2025.
Il prossimo triennio partirà il 01/01/2026.

L’attestazione fiscale viene rilasciata dal fondo all’interno del profilo del caponucleo.

  • SANI IN FAMIGLIA: solo per coniuge e/o figli (NO per il convivente)​
  • SANI IN AZIENDA: non viene rilasciata nè per il caponucleo nè per nessun famigliare iscritto, in quanto soggetti per i quali non è prevista la deducibilità del contributo (ex art. 51 TUIR)​
  • OVER (ex dipendente): viene rilasciata solo per coniuge e/o figli, NO per i conviventi e mai per il caponucleo​
  • OVER (ex Sani in Azienda): non viene rilasciata nè per il caponucleo, nè per nessun famigliare iscritto, in quanto soggetti per i quali non è prevista la deducibilità del contributo (ex art. 51 TUIR)

 No, il pagamento dell’iscrizione non rientra in nessuno dei casi previsti dalla normativa fiscale.

Si, la scadenza della contribuzione Sani.In.Veneto segue le stesse regole temporali di traslazione previste per il versamento tramite F24, in caso il 16 sia coincidente con una giornata festiva.

Si, ma solo se acquistate presso “sanitarie” e fatturate come “presidio medico”.
Per le calze elastiche (non menzionate tra le prestazioni rimborsabili) dovrà essere presentato un referto con richiesta dello specialista e le stesse dovranno essere caricate sotto la voce “TUTORE”.

No. Per le tutele Sani in Veneto (dipendenti), Sani in Azienda (titolari) e Over il caponucleo ha il massimale in condivisione con eventuali coniuge a carico e figli fino a 2 anni di età, dei quali dovrà inserire i dati anagrafici a portale.
Mentre per le tutele Sani in Famiglia, Sani in Azienda (familiari) e Over (familiari) ogni iscritto ha il proprio massimale, separato da quello del caponucleo.

Le spese per prestazioni socio-sanitarie che vengono rimborsate totalmente dal Fondo non possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

La parte di spesa rimanente non rimborsata dal Fondo, rimasta a carico del contribuente, si potrà inserire regolarmente per la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.

L’adesione è indipendente per i due enti e viene regolata da accordi propri come da contrattazione collettiva.

Sì, il Regolamento del Fondo prevede specifiche procedure di concessione di sospensione fino a 3 mesi o di richiesta rateazione fino a 24 mesi in caso l’azienda attraversi un momento di difficoltà: indicazioni e modelli per la richiesta al Consiglio di Amministrazione del Fondo sono ottenibili previo contatto con l’Ufficio Contribuzioni.

Consigliamo di contattare l’Ufficio Contribuzioni del Fondo per verificare se il mandato è attivo e se le denunce B02 sono compilate correttamente.

Il consulente del lavoro dovrà procedere alla creazione di un NUOVO mandato SDD dal portale Ebav che riporti il nuovo Iban e all’inoltro al Fondo via pec.
È consigliabile verificare puntualmente se alcune quote non sono andate a buon fine per poter procedere all’eventuale modifica delle denunce B02 per l’addebito con il nuovo mandato.

E’ necessario inviare una mail a liquidazioni@saninveneto.it con i seguenti documenti:

  • Estratto della cartella clinica con i dati principali dell’iscritto e fatture da rimborsare
  • Atto notorio
  • Certificato di morte
  • Delega pagamento eredi, con nomina dell’erede designato a ricevere il pagamento e i suoi dati bancari
  • Documento d’identità e codice fiscale dell’erede designato

È ammissibile il versamento mensile cumulativo da parte degli intermediari a condizione che sia inoltrato, regolarmente ed entro pochi giorni dall’effettuazione del bonifico, il dettaglio delle quote dovute da ogni singola azienda al fine di poter effettuare una corretta conciliazione dei singoli importi aziendali con le denunce B02 di riferimento.

Nel dettaglio è indispensabile indicare, oltre la ragione sociale di ogni azienda il codice fiscale (se ditta individuale) o la partita iva (se società).

Non vi è alcun obbligo di versamento, ma l’azienda può versare la contribuzione prevista su propria decisione.

In caso di imponibile fiscale sopra i 300 euro la quota va versata.

L’azienda non è tenuta, invece, al versamento della contribuzione qualora l’imponibile fiscale (o, in mancanza di esso, l’imponibile previdenziale) sia di importo minore o uguale a 300 euro. In questo caso nella denuncia B02 bisognerà indicare “SOSPENSIONE PER MANCANZA DI LAVORO” come TIPO RIDUZIONE all’interno del singolo dipendente. Il Fondo non coprirà in automatico questi dipendenti ma gli stessi potranno accedere ad una copertura straordinaria tramite richiesta all’Ufficio Contribuzioni (contribuzioni@saninveneto.it) da parte della ditta.

In caso di maternità anticipata e/o obbligatoria la quota va versata.
In caso di maternità facoltativa superiore a 15 giorni nel mese, la quota sarà a 0 euro. Il consulente dovrà indicare nella denuncia B02 “CONGEDO PARENTALE” come TIPO RIDUZIONE all’interno del singolo dipendente.
Il Fondo non coprirà in automatico questi dipendenti ma gli stessi potranno accedere ad una copertura straordinaria tramite richiesta all’Ufficio Contribuzioni (contribuzioni@saninveneto.it) da parte della ditta.

Durante i 3 mesi di carenza inziale o di recupero finale, il caponucleo può sempre acquistare una tutela per i propri familiari​.
Per il periodo iniziale, è necessario che sia stato presentato almeno un B02 da parte dell’azienda, anche se non pagato.

No, coniugi fiscalmente a carico e figli sotto i due anni sono già coperti dalle tutele del lavoratore iscritto a Sani.In.Veneto

Per il coniuge e/o i figli non c’è l’obbligo della medesima residenza (quindi posso iscriverli). 

Per il convivente invece sì (quindi non posso iscriverlo).

No, per ora l’iscrizione è prevista solo per il coniuge, il convivente more uxorio e i figli di età compresa tra i 2 e i 30 anni se fiscalmente a carico.

Nella quota versata dal proprio datore di lavoro sono coperti i coniugi fiscalmente a carico e i figli fino a 2 anni di età con la stessa residenza.
Per i coniugi non fiscalmente a carico e per i figli sopra ai 2 anni la copertura si può ottenere previo versamento aggiuntivo (Sani in Famiglia).

E’ necessario indicare nella causale: ragione sociale, P.IVA -se società- o codice fiscale -se ditta individuale- della ditta aderente, mensilità e anno di riferimento della quota da versare.

Per la richiesta di rimborso si deve presentare documentazione che attesti l’ AVVENUTA  EFFETTUAZIONE della prestazione (quindi non è valida la sola prenotazione) e la spesa sostenuta.
E’ quindi necessario presentare:

  • fattura o ticket
  • referto o prenotazione (solo se in fattura non è presente la descrizione della prestazione effettuata)

Nel caso di intervento chirurgico non è richiesta la spesa sostenuta pertanto è possibile presentare:

  • cartella clinica o fattura (nel caso di day surgery o intervento ambulatoriale)

o

  • lettera di dimissioni ospedaliere (nel caso di ricovero ospedaliero)

Per richiedere l’indennizzo di un intervento chirurgico è sufficiente presentare documentazione che attesti l’avvenuta prestazione.

IN ALTERNATIVA :  

  • referto della prestazione eseguita in caso di prestazioni extraospedaliere. In caso di infortunio fornire in aggiunta il referto del Pronto Soccorso, in quanto deve essere oggettivamente documentabile;
  • fattura;
  • cartella clinica completa e scheda di dimissione ospedaliera (S.D.O.), in caso di ricovero sia con pernottamento che diurno (Day Hospital);

Per richiedere l’indennizzo delle altre prestazioni (visite, esami, terapie, protesi, lenti) è necessario disporre di:

  • ticket (a cui allegare altro documento che espliciti la prestazioni effettuata);
  • fattura.

 

L’impresa, aderendo al sistema regionale SANI.IN.VENETO e alle tutele di welfare integrativo previste, nonché ottemperando i relativi doveri contributivi, assolve ad ogni obbligo nei confronti del dipendente.

In caso di mancata adesione dell’azienda, i dipendenti maturano IN OGNI CASO nei confronti dell’impresa il diritto all’erogazione diretta delle medesime prestazioni erogate dal sistema regionale di welfare integrativo. Inoltre la ditta sarà tenuta al versamento in busta paga dell’elemento aggiuntivo di 25 euro al mese a dipendente.
Ciò comporta un’informazione certa sulle assistenze sanitarie verso i lavoratori e sulle prestazioni previste così come definite dal piano sanitario.
Quindi l’impresa deve assumersi la responsabilità diretta dell’erogazione a proprio carico dei rimborsi e delle prestazioni agevolate e correlate (ad esempio le tariffe di favore ottenibili presso il network convenzionato con il Fondo sanitario), garantendo al lavoratore i tempi di pagamento previsti normalmente dal sistema Sani.In.Veneto.

Nei seguenti casi:
– coniuge fiscalmente NON a carico che diventa a carico
– licenziamento o dimissioni del caponucleo
– chiusura della ditta
– decesso
– divorzio
– assunzione presso ditta iscritta al Fondo

I casi in cui la PDC è calcolata automaticamente sono:​

  • superamento dell’età limite del titolare e automaticamente alla scadenza vengono interrotte anche le tutele dei famigliari​
  • superamento dei limiti di età per i famigliari

Possono aderire:

  • titolari di impresa artigiana (con o senza dipendenti), soci e collaboratori familiari​
  • titolari di impresa non artigiana con dipendenti, soci o collaboratori a progetto​
  • collaboratori a progetto ​e amministratori delegati

​Sono compresi nella quota del titolare:

  • coniugi fiscalmente a carico, aventi la stessa residenza ​
  • figli fino ai 2 anni d’età aventi la stessa residenza

I dati anagrafici dei familiari vanno inseriti nell’area riservata, alla sezione dedicata.

​Possono iscriversi, con quota a parte:

  • coniugi NON a carico del caponucleo, fino al compimento dei 67 anni di età, anche con residenza diversa​
  • conviventi more uxorio del caponucleo, fino al compimento dei 67 anni di età, con la stessa residenza​
  • figli fiscalmente a carico dai 2 ai 30 anni di età, figli con invalidità senza limiti di età, anche con residenza diversa e indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale (100% a carico, 50% di carico o totalmente a carico dell’altro coniuge) ​

La tutela è riservata a:

  • Coniugi fiscalmente non a carico del lavoratore dipendente fino ai 67 anni di età, anche con residenza diversa ​
  • Convivente more uxorio del lavoratore dipendente fino ai 67 anni di età, con la stessa residenza
  • Figli fiscalmente a carico di età compresa tra i 2 e i 30 anni di età, figli con invalidità senza limiti di età, anche se con residenza diversa, indipendentemente dalla percentuale di carico fiscale (100% a carico, 50% di carico o totalmente a carico dell’altro genitore)

Sono gratuitamente iscritti:

  • Dipendenti di azienda artigiana che rientra nell’ambito di applicazione della contrattazione artigiana​
  • Dipendenti di azienda non artigiana che rientra nell’ambito di applicazione della contrattazione artigiana​
  • Dipendenti di aziende non artigiane che non applicano la contrattazione artigiana, ​su accordo delle parti sociali (es. enti di formazione professionale)​
  • Dipendenti delle Parti Costituenti, enti di emanazione, controllati e collegati​

​Sono compresi nella quota del caponucleo:

  • coniugi fiscalmente a carico, aventi la stessa residenza ​
  • figli fino ai 2 anni d’età aventi la stessa residenza

I dati anagrafici dei familiari vanno inseriti nell’area riservata, alla sezione dedicata.

La copertura parte per prestazioni effettuate dal primo giorno del quarto mese di iscrizione (esempio: prima iscrizione mese di gennaio 2025, diritto a richiedere rimborsi per prestazioni effettuate dal primo aprile 2025).
I primi tre mesi sono di carenza e costituiranno tre mesi di tutela aggiuntiva alla fine del rapporto di lavoro.

La disdetta è esercitabile solo se ci sono almeno tre anni consecutivi di iscrizione e va fatta entro e non oltre 60 giorni dalla data del successivo rinnovo.

  • si esercita dal profilo del capo nucleo​
  • è sempre personale e non ha effetto sui famigliari iscritti​
  • la disdetta peri i famigliari iscritti va esercitata dal capo nucleo per ogni componente​
  • la disdetta non è esercitabile prima del terzo anno di copertura​
  • non sono richieste giustificazioni né documentazione alcuna​
  • il capo nucleo che effettua la disdetta non potrà procedere ad una nuova adesione o all’acquisto di una nuova tutela nei successivi 36 mesi dalla cessazione della tutela disdettata

Si considerano dipendenti con età superiore ai 75 anni coloro che nel corso del mese precedente quello di competenza hanno superato tale limite.

Si genera sempre 60 giorni prima della data di inizio copertura.

Ad esempio: copertura che parte dal 01/09/2025 e scade il 31/8/2026.
Il prospetto si genera dal 1/7/2026.

Non ci sono limiti riguardo il numero di richieste presentate in un anno, ad esclusione del pacchetto prevenzione odontoiatrica (2 prestazioni l’anno) e della visita del biologo nutrizionista (max 5 prestazioni all’anno).
Esistono però dei massimali di rimborso per ogni categoria di prestazione.

No, la copertura rimane attiva per tutto l’anno di validità del pagamento.
Se non ci sono più i requisiti per rimanere iscritto, il familiare, dalla propria area riservata, dovrà comunicare la perdita delle condizioni entro 60 giorni dalla data di scadenza della copertura.

No, il capo nucleo che effettua la disdetta non potrà procedere all’acquisto di una nuova tutela nei 36 mesi dalla cessazione della tutela disdettata.

L’iscritto ha facoltà di esercitare il diritto di recesso o ripensamento entro 14 giorni lavorativi dal​ perfezionamento del contratto, che coincide con il primo pagamento della tutela. ​

Il diritto di recesso dovrà essere esercitato mediante invio al Fondo di raccomandata A/R o pec 
(con allegata copia del​ documento di identità dell’iscritto / beneficiario).

Da parte del Fondo non ci sono vincoli, occorre indicare nella domanda di rimborso l’eventuale importo percepito dall’altro fondo.​

Sì, é sufficiente l’iscrizione del lavoratore a Sani.In.Veneto. Il Fondo provvederà, direttamente, al contatto e all’invito alla regolarizzazione all’azienda.

 

No, l’iscrizione dei familiari è subordinata all’iscrizione del lavoratore da parte dell’azienda a Sani.In.Veneto.

E’ necessario avere una propria mail personale, è possibile crearne una gratuitamente utilizzando uno dei vari sistemi reperibili in rete.

L’azienda, per i mesi in cui non ha aderito al Fondo sanitario, rimane obbligata direttamente nei confronti dei dipendenti ad erogare le medesime prestazioni previste da Sani.In.Veneto e ad erogare l’Elemento Aggiuntivo Retributivo.

No. L’iscrizione dei familiari dei titolari a Sani In Azienda è possibile solo se il titolare è iscritto.
In questo caso l’adesione del titolare al Fondo non è prevista per superamento dell’età limite, quindi lo stesso non può iscrivere solo i propri familiari.

Se la sua azienda ha dipendenti, o soci o collaboratori a progetto lei può aderire.

Se la sua azienda NON ha dipendenti né soci né collaboratori, non è prevista questa possibilità. 

Se la sua azienda è artigiana, lei può aderire.

Nel caso in cui, invece, la sua azienda non fosse artigiana, può aderire solo se ha soci o collaboratori a progetto.

No, il lavoratore è iscritto al Fondo Sanitario Integrativo previsto per le agenzie di lavoro interinale.

In base alle disposizioni attuali il versamento è dovuto per entrambe le posizioni lavorative, se ciascuno dei due part time è uguale o superiore al 10% dell’orario standard.

I riferimenti sono sempre presenti nel testo dell’e-mail ricevuta.

Sì: sono tenute al versamento tutte le imprese che applicano il complesso degli accordi regionali stipulati in Veneto, ivi compresi gli accordi riguardanti Sani.In.Veneto.

No, non sono rapporti di tipo dipendente e quindi non spetta alcuna contribuzione.