Le prestazioni presenti in quest'area sono rimborsate con quota fissa nei limiti della spesa effettivamente sostenuta.
Si specifica che viene rimborsata la visita specialistica e non quella effettuata dal medico/pediatra di base.
La visita deve essere eseguita da medico chirurgo (o da biologo nutrizionista) regolarmente iscritto all'albo e avente specializzazione afferente al tipo di visita svolta.
L'unica eccezione viene fatta per gli psicologi, poichè la seduta di psicoterapia rientra in questa categoria di rimborsi.
Il massimale annuo per questa categoria di prestazioni è di € 1.000,00.
Per le visite effettuate a partire dal 1° gennaio 2026, viene introdotto un massimo di prestazioni richiedibili all'anno:
- massimo 15 visite specialistiche
- massimo 10 sedute di psicoterapia (visite psicologiche)
Viene richiesta la prescrizione del medico di medicina generale o del medico di pronto soccorso o dello specialista.
La prescrizione ha validità di massimo un anno e deve essere chiesta prima dell'effettuazione della visita, inoltre deve essere redatta da un medico diverso rispetto allo specialista che esegue la visita.
ECCEZIONI AL PRINCIPIO DELLA PRESCRIZIONE OBBLIGATORIA:
Visite per cui NON è previsto l’obbligo:
Per le visite in cui è previsto l’obbligo di prescrizione, sono ammesse le seguenti eccezioni:
Recandosi in strutture non convenzionate e presentando la domanda di rimborso successivamente alla prestazione. E' altresì possibile recarsi in strutture convenzionate, accedendo a tariffe agevolate e chiedere anche il rimborso successivamente alla prestazione.
Per la richiesta di rimborso è possibile presentare uno dei seguenti documenti, attestante chiaramente la tipologia di prestazione effettuata, il codice fiscale dell’assistito e la data dell’esecuzione.
Visite psicologiche
RIMBORSO MASSIMO: € 30,00
Visite Specialistiche
RIMBORSO MASSIMO: € 46,15